Art. 3.

      1. All'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «all'occorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove necessario»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Gli accertamenti di cui al comma 1 devono essere tempestivamente avviati e conclusi entro sessanta giorni. Con provvedimento motivato, il termine entro cui gli accertamenti devono concludersi può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni»;

          c) al comma 3, le parole: «Il tribunale» sono sostituite della seguenti: «Il

 

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presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato»;

          d) il comma 4 è abrogato;

          e) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale, entro quindici giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti assunti ai sensi del comma 3».