1. All'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'occorrenza» sono sostituite dalle seguenti: «ove necessario»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli accertamenti di cui al comma 1 devono essere tempestivamente avviati e conclusi entro sessanta giorni. Con provvedimento motivato, il termine entro cui gli accertamenti devono concludersi può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni»;
c) al comma 3, le parole: «Il tribunale» sono sostituite della seguenti: «Il
d) il comma 4 è abrogato;
e) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il tribunale, entro quindici giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti assunti ai sensi del comma 3».